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COSTITUZIONE E SCOPI
ARTICOLO 1
E’ costituito dal 1947 il Gruppo Toscano Giornalisti
Sportivi che fa parte dell’Unione Stampa Sportiva
Italiana (USSI), gruppo di specializzazione che opera
nell’ambito della Federazione Nazionale Stampa Italiana
(FNSI) ed è riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI) quale Associazione Benemerita. Lo
Statuto è in armonia con lo Statuto nazionale dell’USSI
ed è approvato dal Consiglio direttivo nazionale dell’USSI.
ARTICOLO 2
Il Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi nasce ed
opera nel territorio di competenza dell’Associazione
Stampa Toscana ed è composto da giornalisti
professionali e giornalisti collaboratori che siano
iscritti alla stessa Associazione regionale e siano in
regola con il pagamento delle quote annuali.
ARTICOLO 3
Il Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi è senza fine
di lucro ed è retto da norme statutarie in armonia con
l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale,
ispirate al principio democratico della partecipazione
di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e pari
opportunità, senza discriminazioni di carattere
politico, di religione o di razza.
Il Gruppo, nella propria autonomia organizzativa ed
amministrativa, ha lo scopo di:
riunire i giornalisti che in via continuativa e/o
prevalente esercitino la professione nell’ambito del
settore dello sport;
operare per il massimo riconoscimento della categoria
promuovendo, disciplinando e garantendo la coesione e la
solidarietà dei suoi aderenti, in sede professionale e
sindacale;
promuovere ogni iniziativa atta a favorire la migliore
tutela della categoria e la sua crescita in tutti gli
aspetti della sua specifica attività professionale,
anche attraverso l’aggiornamento tecnico dei propri
iscritti ed il loro arricchimento culturale;
promuovere e sostenere ogni iniziativa ritenuta utile al
processo di potenziamento dello Sport in tutte le sue
componenti, con riferimento ad una moderna concezione
dello Sport stesso quale strumento di sviluppo e di
emancipazione sociale;
alimentare e favorire una particolare attività sportiva
tra gli associati.
ARTICOLO 4
Il Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi è
regolarmente costituito con l’adesione di almeno 15
(quindici) iscritti in possesso dei requisiti di cui al
successivo articolo 6 dello statuto, dei quali almeno 10
(dieci) giornalisti professionali.
Per una più appropriata azione di rappresentanza il
Gruppo può organizzarsi in Sezioni provinciali o
interprovinciali distaccate in presenza di almeno 10
(dieci) iscritti, dei quali almeno 7 (sette) giornalisti
professionali. Le Sezioni sono rette da un Fiduciario
provinciale o interprovinciale nominato dal Consiglio
Direttivo, che può essere sostituito qualora nel corso
del mandato sopraggiungano motivi che gli impediscano di
svolgere l’incarico.
REQUISITI, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
ARTICOLO 5
Sono Soci ordinari i giornalisti professionali e
collaboratori iscritti al Gruppo Toscano Giornalisti
Sportivi.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare Soci benemeriti i
giornalisti professionali e collaboratori che abbiano
rispettivamente un minimo di 20 (venti) anni di
appartenenza ininterrotta al Gruppo e che abbiamo
acquisito particolari titoli di merito nell’ambito della
professione.
ARTICOLO 6
Per l’ammissione a Socio sono richiesti i seguenti
requisiti:
essere giornalisti, professionali o collaboratori,
regolarmente iscritti all’Associazione Stampa Toscana ed
in regola con il pagamento delle quote annuali della
stessa;
esercitare continuativamente e/o prevalentemente
l’attività di giornalista sportivo da almeno 2 (due)
anni.
I giornalisti sportivi stranieri che vivono anche
temporaneamente in Italia per motivi di lavoro possono
iscriversi al Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi, se
competente per territorio, secondo il Regolamento del
Consiglio Direttivo nazionale.
Possono iscriversi a Gruppi regionali dell’USSI diversi
da quelli delle Associazioni di stampa regionali di
appartenenza i giornalisti che operino prevalentemente
in regioni diverse da quelle dell’Associazione della
Stampa alla quale scelgono di restare iscritti.
E’ fatto divieto di far parte del Gruppo a chi si sia
sottratto volontariamente con dimissioni o mancato
rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari
instaurati a suo carico o alle sanzioni irrogate nei
suoi confronti dagli Organi disciplinari della FNSI e/o
dell’Ordine dei Giornalisti.
ARTICOLO 7
I Soci sono tenuti al pagamento della quota
associativa che viene fissata ogni anno dal Consiglio
Direttivo. Detto pagamento dovrà essere effettuato entro
il 31 marzo; dopo tale data sulla quota associativa
grava l’indennità di mora in ragione del 10 (dieci) per
cento dell’importo non corrisposto.
ARTICOLO 8
Si decade dalla qualità di Socio per:
dimissioni;
il venir meno di anche uno solo dei requisiti di cui al
precedente articolo 6;
abbandono dell’attività di giornalista sportivo per un
periodo superiore a 2 (due) anni;
morosità, che decorre dal 1° gennaio del secondo anno
successivo a quello cui le quote associative si
riferiscono;
radiazione comminata dagli Organi di giustizia a seguito
di gravi violazioni dell’ordinamento sociale.
La perdita della qualità di Socio nel caso di cui al
precedente punto c) non opera per coloro che abbiano
fatto parte del Gruppo consecutivamente per almeno 15
(quindici) anni e per i Soci collocati in quiescenza, i
quali conservano la qualifica di Socio ordinario.
ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 9
Sono Organi sociali del Gruppo Toscano Giornalisti
Sportivi:
l’Assemblea;
il Presidente;
il Consiglio Direttivo;
il Comitato di Presidenza;
il Collegio dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA
ARTICOLO 10
L’Assemblea degli iscritti è il supremo Organo
deliberante del Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi ed è
convocata dal Presidente su decisione del Consiglio
Direttivo:
di norma entro il 30 aprile di ogni anno, o quando lo
richieda il calendario nazionale per la elezione dei
Delegati al Congresso dell’USSI, per l’approvazione
della relazione morale e del rendiconto economico
consuntivo e preventivo del Gruppo;
a cadenza quadriennale, entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello dello svolgimento dei Giochi
olimpici estivi, per il rinnovo delle cariche sociali
elettive.
La convocazione, da inoltrare in copia anche alla
Segreteria dell’USSI, deve essere comunicata ai Soci
almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata con
lettera inviata tramite utilizzo dei mezzi tecnologici
esistenti (e-mail) o, in tutti quei casi nei quali non
sia possibile, per posta ordinaria.
L’Assemblea può essere altresì convocata in via
straordinaria ogni qualvolta il Presidente e/o il
Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o quando ne
facciano motivata richiesta scritta almeno un quarto dei
Soci iscritti in regola con il pagamento delle quote
sociali sia nei confronti del Gruppo che
dell’Associazione Stampa Toscana. In quest’ultimo caso
l’Assemblea deve tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla
data in cui è pervenuta la richiesta.
ARTICOLO 11
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione
quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci in
regola con il pagamento delle quote. Trascorsa un’ora da
quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea si
intenderà riunita in seconda convocazione e sarà valida
qualunque sia il numero degli intervenuti. La delega non
è ammessa.
ARTICOLO 12
L’Assemblea elegge tra i presenti un Presidente ed
un Segretario che verbalizzerà la riunione. L’Assemblea
delibera a maggioranza semplice dei votanti.
Le votazioni riguardanti l’elezione del Presidente, del
Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei
Conti, della Commissione Elettorale e dei Delegati del
Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi al Congresso
nazionale dell’USSI sono fatte a scrutinio segreto.
Tutte le altre sono fatte per alzata di mano, a meno di
diversa richiesta da parte dell’Assemblea.
ARTICOLO 13
Sono compiti dell’Assemblea:
eleggere la Commissione Elettorale che dovrà stabilire i
criteri e sovrintendere alle operazioni di voto per la
elezione delle varie cariche sociali di cui al
precedente articolo 9;
eleggere i Delegati al Congresso nazionale dell’USSI;
approvare la relazione morale ed il rendiconto
economico, consuntivo e preventivo, del Gruppo;
approvare le modifiche dello Statuto;
deliberare l’eventuale scioglimento del Gruppo;
deliberare su qualunque altro argomento posto all’ordine
del giorno.
ARTICOLO 14
La Commissione Elettorale di cui al punto a) del
precedente articolo 13 dovrà essere composta da 3 (tre
membri), di cui 2 (due) professionali, uno dei quali
dovrà fungere da Presidente.
La data fissata per le operazioni di voto dovrà essere
stabilita dal Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) e
non oltre 30 (trenta) giorni dalla elezione della
Commissione Elettorale.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e si svolgono
orientativamente nell’arco di due giorni negli orari che
saranno stabiliti dalla Commissione Elettorale che, per
favorire la più ampia partecipazione possibile, potrà
decidere di istituire oltre al seggio principale nella
città nella quale ha sede il Gruppo Toscano Giornalisti
Sportivi anche altre Sezioni elettorali nelle province
dove esista una concentrazione significativa di
iscritti.
Alla elezione del Presidente del Gruppo concorrono sia i
giornalisti professionali che i giornalisti
collaboratori; l’elezione del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori dei Conti, così come l’elezione
della Commissione Elettorale avverrà, invece,
separatamente per i professionali ed i collaboratori che
eleggeranno rispettivamente i nominativi di loro
pertinenza. Potranno essere eletti solo coloro che
risultavano iscritti al Gruppo al 31 dicembre dell’anno
precedente e siano in pari con il pagamento delle quote
sociali.
Per il Consiglio Direttivo ogni votante potrà indicare
nella scheda un numero di preferenze pari all’80
(ottanta) per cento arrotondato per difetto del numero
dei Consiglieri da eleggere per la propria categoria;
per il Collegio dei Revisori dei Conti e la Commissione
Elettorale potranno essere espresse, invece, un massimo
di 2 (due) preferenze per i giornalisti professionali ed
1 (una) sola preferenza per i collaboratori.
Per ogni carica, compresi i componenti della Commissione
Elettorale, verranno eletti i candidati che avranno
riportato il maggior numero di preferenze. In caso di
parità prevarrà il candidato più anziano per iscrizione
al Gruppo e, in caso di ulteriore parità, quello più
anziano per iscrizione all’Associazione Stampa Toscana,
all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti e, infine, quello
più anziano per età.
PRESIDENTE
ARTICOLO 15
Il Presidente, che dovrà essere inderogabilmente
giornalista professionale, è il rappresentante legale
del Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi nelle sedi e
nelle giurisdizioni consentite all’USSI. E’ l’esecutore
delle deliberazioni del Consiglio Direttivo che convoca
almeno 5 (cinque volte) l’anno e quando ne facciano
richiesta scritta almeno 4 (quattro) suoi componenti. Se
non vi provvede con la periodicità predetta o
sollecitamente dopo averne ricevuta richiesta, uno dei
Vicepresidenti può sostituirsi a lui e convocare in sua
vece il Consiglio Direttivo.
Il Presidente, o chi per esso, fissa l’ordine del giorno
dei lavori consiliari nel quale è tenuto ad inserirvi
argomenti indicati anche da un solo Consigliere con
richiesta motivata e fatta pervenire almeno 5 (cinque)
giorni prima della riunione.
In caso di temporanea assenza o impedimento il
Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente Vicario.
Il Presidente deve considerarsi decaduto nei casi
previsti dagli articoli 8 e 21 del presente Statuto ed
in ogni altro caso di suo impedimento permanente.
Qualora si verifichi tale circostanza decadono tutti gli
Organi sociali che rimarranno in carica solo per
l’amministrazione ordinaria sino alle nuove elezioni che
dovranno essere indette entro 60 (sessanta) giorni con
le modalità di cui ai precedenti articoli 10, 13 e 14.
In questo caso l’Assemblea straordinaria per la elezione
della Commissione Elettorale sarà convocata dal
Vicepresidente vicario.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 16
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Toscano
Giornalisti Sportivi è formato da 11 (undici) membri, di
cui 8 (otto) giornalisti professionali e 3 (tre)
giornalisti collaboratori. Qualora ne ravvisi la
necessità il Presidente potrà cooptare, senza diritto di
voto, al massimo altri due Consiglieri,
indifferentemente professionali o collaboratori.
Non può far parte del Consiglio Direttivo il Socio che
rivesta cariche in altro Gruppo di specializzazione
riconosciuto dalla FNSI.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge
tra i propri membri: i Vicepresidenti professionali in
numero massimo di 3 (tre), di cui uno sarà nominato
Vicario dal Presidente; un Vicepresidente collaboratore;
il Segretario ed il Tesoriere: questi ultimi
indifferentemente fra i professionali o i collaboratori.
Alle riunioni del Consiglio partecipano di diritto, con
funzione esclusivamente consultiva, il rappresentante
dell’Associazione Stampa Toscana e gli iscritti del
Gruppo che ricoprano nell’USSI cariche nazionali.
Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 7 (sette)
giorni prima con lettera contenente l’ordine del giorno
dettagliato, inviata ai Soci tramite utilizzo dei mezzi
tecnologici esistenti (e-mail) o, in tutti quei casi nei
quali non sia possibile, per posta ordinaria. Copia
della convocazione deve essere altresì inoltrata alla
Segreteria dell’USSI. In caso di particolare e
comprovata urgenza il termine predetto è ridotto a 3
(tre) giorni.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente insediato con la
presenza della maggioranza dei suoi componenti e
delibera validamente a maggioranza semplice. In caso di
parità di voti prevarrà quello del Presidente. Non è
consentita la delega del voto.
Per consultazione e la trattazione di specifici
argomenti il Presidente può ammettere ai lavori del
Consiglio Direttivo terzi estranei al Consiglio, senza
diritto di voto, limitatamente alla discussione degli
argomenti per cui sono stati chiamati e per il tempo
limitato alla trattazione degli stessi.
Quando lo ritenga opportuno è altresì facoltà del
Presidente invitare alle riunioni, senza diritto di
voto, i Fiduciari provinciali o interprovinciali. I
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno
diritto di parteciparvi, senza diritto di voto.
Qualora un Consigliere collaboratore nel corso del suo
mandato venga inserito nell’elenco dei giornalisti
professionali verrà sostituito dal primo disponibile dei
non eletti della sua categoria e sarà cooptato fra i
Consiglieri professionali senza diritto di voto. Allo
stesso modo qualora un Consigliere professionale venga
inserito nell’elenco dei giornalisti collaboratori sarà
sostituito dal primo disponibile dei non eletti della
sua categoria e sarà cooptato fra i Consiglieri
collaboratori senza diritto di voto.
In caso di assenza non giustificata di un Consigliere a
tre riunioni, anche non consecutive, questi decade dalla
carica ed il Consiglio Direttivo procede alla sua
sostituzione in base all’ordine dei non eletti della sua
categoria. Altrettanto dicasi in caso di dimissioni,
morte o impedimento prolungato di uno o più Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo deve ritenersi decaduto, con
conseguente necessaria convocazione dell’Assemblea
straordinaria per procedere alle nuove elezioni di tutti
gli Organi sociali, qualora per qualsiasi ragione
vengano a mancare la metà più uno dei suoi componenti.
ARTICOLO 17
Sono Compiti del Consiglio Direttivo:
a) perseguire gli scopi fissati dall’articolo 3;
b) vigilare sull’osservanza, da parte di tutti i Soci,
del presente Statuto;
stabilire ogni anno l’ammontare delle quote sociali ed
esigerne il pagamento da parte degli iscritti. Una parte
della quota sociale di ogni iscritto dovrà essere
versata all’USSI nella misura stabilita dal Consiglio
direttivo nazionale, e nei tempi previsti dallo Statuto
e dal Regolamento dell’USSI;
predisporre le relazioni ed i rendiconti economici,
preventivi e consuntivi da presentare per l’approvazione
all’Assemblea annuale;
deliberare le ammissioni dei nuovi Soci e le cessazioni
di appartenenza al Gruppo. Ogni deliberazione relativa
alla iscrizione di nuovi Soci deve essere fatta
pervenire ufficialmente alla Segreteria dell’USSI
nazionale con il timbro e la firma del Presidente del
Gruppo e con il timbro e la firma dell’Associazione
Stampa Toscana comprovante la regolarità della posizione
del nuovo Socio. Soltanto dopo il ricevimento di detta
comunicazione la Segreteria dell’USSI provvederà al
rilascio della relativa tessera personale;
nominare i Soci benemeriti di cui al precedente articolo
5;
deliberare sulla convocazione delle Assemblee;
conservare per almeno 10 (dieci) anni i rendiconti
economici, i verbali delle riunioni del Consiglio
Direttivo e delle Assemblee.
COMITATO DI PRESIDENZA
ARTICOLO 18
Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario ed il
Tesoriere costituiscono il Comitato di Presidenza.
Ad esso il Consiglio Direttivo può delegare, ai fini di
immediata esecutività e realizzazione, proprie funzioni
per l’attuazione di deliberazioni consiliari. In
situazioni di particolare urgenza il Comitato esercita i
poteri deliberanti che sono propri del Consiglio
Direttivo riferendone però a quest’ultimo nella prima
seduta Consiliare per la necessaria ratifica.
Il Comitato, convocato dal Presidente almeno 2 (due)
giorni prima, è validamente costituito con l’intervento
di almeno 3 (tre) componenti e decide a maggioranza di
due terzi degli intervenuti.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ARTICOLO 19
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3
(tre) membri effettivi, di cui 2 (due) giornalisti
professionali ed 1 (un) giornalista collaboratore che
non ricoprano la stessa carica nell’Associazione Stampa
Toscana o in altro Gruppo di specializzazione
riconosciuto dalla FNSI. L’Assemblea elegge inoltre 1
(un) supplente professionale ed 1 (un) collaboratore,
destinati a sostituire il Revisore effettivo della
stessa categoria di appartenenza in caso di assenza o
impedimento di quest’ultimo.
Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono
possedere adeguata e comprovata competenza.
Il Collegio, nella prima riunione, nomina il Presidente
fra i professionali eletti.
Il Revisore dimissionario o impossibilitato a svolgere
la carica è sostituito dal Supplente il quale, a sua
volta, viene rimpiazzato dal primo dei non eletti nella
categoria di appartenenza. Nel caso in cui ciò non sia
possibile si provvede all’integrazione alla prima
Assemblea utile.
I Revisori hanno il compito di vigilare sulla regolare
tenuta dell’amministrazione e della contabilità del
Gruppo, oltre che sulla osservanza degli adempimenti
eventualmente imposti da norme di legge. In tutti i casi
in cui il Collegio rilevi inadempienze ed irregolarità è
tenuto a richiedere la convocazione del Consiglio, che
dovrà essere riunito dal Presidente con la massima
sollecitudine possibile.
Il Presidente del Collegio presenta all’Assemblea una
relazione sull’andamento della gestione.
CARICHE E LORO DURATA
ARTICOLO 20
Possono concorrere alle cariche elettive del Gruppo
Toscano Giornalisti Sportivi tutti i Soci di cui ai
precedenti articoli 5 e 6 che:
a) siano cittadini italiani e maggiorenni;
b) non abbiano riportato condanne penali definitive, per
reati non colposi, a pene detentive con durata superiore
ad 1 (un) anno, ovvero a pene che comportino
l’interdizione dai Pubblici Uffici superiore ad 1 (un)
anno.
Le cariche sono rinnovabili ed hanno durata quadriennale
in coincidenza con i Giochi olimpici estivi. Esse non
danno diritto a compensi di sorta, a nessun titolo, ma
soltanto al rimborso delle spese vive eventualmente
sostenute nell’esecuzione di uno specifico mandato
affidato agli eletti dall’Assemblea o dal Consiglio
Direttivo.
INCOMPATIBILITA’
ARTICOLO 21
Tutte le cariche sociali sono incompatibili fra
loro; le cariche di Presidente e di membro del Consiglio
Direttivo sono incompatibili con qualsiasi altra carica
elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti
dal CONI.
Chiunque venga a trovarsi in una situazione di
incompatibilità è tenuto, entro 15 giorni dal
verificarsi dalla stessa, a comunicare al Consiglio la
carica che intende occupare per il futuro rinunciando
all’altra. Nel caso di mancato rispetto di tale termine
sarà ritenuto decaduto di diritto dalla carica assunta
posteriormente.
CONTROVERSIE
ARTICOLO 22
Per qualsiasi controversia gli iscritti al Gruppo
Toscano Giornalisti Sportivi si rimettono in primo grado
al Collegio dei Probiviri dell’Associazione Stampa
Toscana ed in secondo grado al Collegio dei probiviri
della FNSI.
FONDO COMUNE – BILANCIO
ARTICOLO 23
Il Fondo comune è costituito:
a) da tutti i beni mobili e immobili appartenenti al
Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi
b) dai contributi degli iscritti e dalle elargizioni di
terzi, Enti pubblici e privati;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il
Fondo.
L’anno sociale del Gruppo ha inizio il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
SEDE
ARTICOLO 24
La sede istituzionale del Gruppo Toscano Giornalisti
Sportivi è posta nella stessa sede dell’Associazione
Stampa Toscana. Tuttavia il Consiglio Direttivo del
Gruppo, su indicazione del Presidente, può stabilire una
sede operativa diversa per esigenze di natura
funzionale.
STATUTO E LE SUE MODIFICHE
ARTICOLO 25
Il presente Statuto è formulato in termini
compatibili con quello dell’USSI nazionale e quello
dell’Associazione Stampa Toscana.
Per diventare esecutive, le eventuali successive
proposte di modifica o di integrazione che saranno
presentate dal Consiglio Direttivo dovranno essere
approvate dall’Assemblea straordinaria del Gruppo
Toscano Giornalisti Sportivi con la maggioranza dei due
terzi dei Soci partecipanti in regola con il pagamento
delle quote.
SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO
ARTICOLO 26
L’eventuale scioglimento del Gruppo Toscano
Giornalisti Sportivi deve essere deliberato da
un’Assemblea convocata in via straordinaria con la
maggioranza di quattro quinti dei Soci presenti ed
aventi diritto al voto. Lo stesso quorum è richiesto per
la valida costituzione dell’Assemblea sia in prima che
in seconda convocazione. Con la stessa maggioranza sono
nominati i liquidatori e viene stabilita la destinazione
dell’eventuale patrimonio residuo che dovrà essere
devoluto obbligatoriamente ad altre Associazioni con
finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità,
sentito il parere di eventuali Organismi di controllo e
fatta salva una diversa destinazione imposta dalla
legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 27
Per quanto non contemplato nel presente Statuto
operano le norme statutarie ed il Regolamento di
attuazione dell’USSI, della FNSI e dell’Associazione
Stampa Toscana.
NOTA CONCLUSIVA
Il presente Statuto è stato approvato all’unanimità
dall’Assemblea straordinaria del Gruppo Toscano
Giornalisti Sportivi che si è tenuta a Firenze il 18
luglio 2005, presieduta da Giancarlo Degl’Innocenti.
Il presente Statuto, che è stato inviato per opportuna
conoscenza all’Associazione Stampa Toscana, è stato
altresì approvato dal Consiglio direttivo dell’USSI. |