Formazione Giornalisti: nuovo regolamento per la formazione professionale continua
Firenze 1 giugno 2016 – Rimosso il limite dei crediti online e aumentato il numero di quelli deontologici.
Formazione Giornalisti: nuovo regolamento per la formazione professionale continua.
Più crediti per la deontologia e rimozione del limite di 30 crediti per la formazione online: sono alcune delle novità introdotte nel Regolamento per la formazione professionale continua (FPC) dei giornalisti.
Il nuovo testo è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2016.
Ecco le principali novità introdotte:
– i crediti deontologici obbligatori passano da 15 a 20 nel triennio formativo (art. 2);
– i crediti possono essere acquisiti anche solo con eventi formativi on line (eliminato il limite di 30 crediti per la formazione a distanza inizialmente previsto nell’art. 2);
– è possibile richiedere il riconoscimento anche di eventi formativi individuali per un massimo di sei crediti nel triennio.
– gli iscritti all’Albo da più di 30 anni che svolgono attività giornalistica a qualsiasi titolo sono tenuti alla formazione limitatamente all’acquisizione dei 20 crediti deontologici triennali (art. 2);
– per le iscrizioni in corso di triennio, il credito formativo e la relativa tipologia sono riproporzionati in ragione d’anno (norma transitoria art. 2);
– l’assunzione di cariche elettive per le quali la vigente legislazione contempli la possibilità di aspettativa dal lavoro è motivo di esenzione dallo svolgimento della FPC per la durata del mandato e limitatamente ad esso (art. 11)
Resta confermato il numero di 60 crediti da acquisire nell’arco di un triennio: il primo triennio di formazione si concluderà il 31 dicembre 2016.
Ciascun Ordine regionale verificherà i percorsi formativi di ciascun iscritto: chi non avrà raggiunto il numero di crediti formativi previsto per legge verrà invitato ad avviare entro tre mesi il percorso formativo che dovrà essere completato per la parte contestata nei successivi 90 giorni.
Qualora persistesse l’inosservanza, il Consiglio regionale dell’Ordine darà segnalazione al Consiglio di disciplina territoriale.
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