Statuto
UNIONE STAMPA SPORTIVA ITALIANA
GRUPPO TOSCANO GIORNALISTI SPORTIVI
STATUTO
COSTITUZIONE E SCOPI
ARTICOLO 1
È costituito dal 1947 il Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi che fa parte dell’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI), Gruppo di specializzazione che opera nell’ambito della Federazione
Nazionale Stampa Italiana (FNSI) ed è riconosciuto quale Associazione Benemerita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
ARTICOLO 2
Il Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi nasce e opera nel territorio di competenza dell’Associazione Stampa Toscana ed è composto da giornalisti professionali e giornalisti
collaboratori che siano iscritti alla stessa Associazione regionale e siano in regola con il pagamento delle quote annuali.
ARTICOLO 3
Il Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi è senza fine di lucro ed è retto da norme statutarie in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, ispirate al principio democratico
della partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
Il Gruppo, nella propria autonomia organizzativa e amministrativa, ha lo scopo di:
a) riunire i giornalisti che in via prevalente e/o continuativa esercitino la professione nell’ambito del settore dello sport;
b) operare per il massimo riconoscimento della categoria promuovendo, disciplinando e garantendo la coesione e la solidarietà dei suoi aderenti, in sede professionale e sindacale;
c) promuovere ogni iniziativa atta a favorire la migliore tutela della categoria e la sua crescita in tutti gli aspetti della sua specifica attività professionale, anche attraverso l’aggiornamento
tecnico dei propri iscritti e il loro arricchimento culturale;
d) promuovere e sostenere ogni iniziativa ritenuta utile al processo di potenziamento dello sport in tutte le sue componenti, con riferimento a una moderna concezione dello sport stesso quale
strumento di sviluppo e di emancipazione sociale;
e) alimentare e favorire una particolare attività sportiva tra gli associati.
ARTICOLO 4
Il Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi è regolarmente costituito con l’adesione di almeno 15 (quindici) iscritti in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 6 dello Statuto, dei quali
almeno 10 (dieci) giornalisti professionali.
Per una più appropriata azione di rappresentanza il Gruppo può organizzarsi in Sezioni provinciali o interprovinciali distaccate in presenza di almeno 7 (sette) iscritti, indipendentemente dal numero di professionali e collaboratori. Le Sezioni sono rette da un Fiduciario provinciale o interprovinciale nominato dal Consiglio Direttivo, che può essere sostituito qualora nel corso del mandato sopraggiungano motivi che gli impediscano di svolgere l’incarico.
REQUISITI, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
ARTICOLO 5
Sono Soci ordinari i giornalisti professionali e collaboratori iscritti al Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare Soci benemeriti i giornalisti professionali e collaboratori che abbiano rispettivamente un minimo di 20 (venti) anni di appartenenza ininterrotta al Gruppo e
che abbiano acquisito particolari titoli di merito nell’ambito della professione.
I Soci benemeriti partecipano alla vita associativa con diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e sono esonerati dal pagamento delle quote sociali.
Il Consiglio Direttivo potrà altresì proporre all’Assemblea ordinaria dei soci la nomina di un Presidente benemerito fra tutti coloro che abbiano ricoperto per almeno tre mandati la carica di Presidente dell’USSI Toscana e che abbiano contribuito in maniera particolare a dare impulso e prestigio all’Unione. L’Assemblea delibererà validamente con la maggioranza semplice dei votanti.
ARTICOLO 6
Per l’ammissione a Socio sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere giornalisti, professionali o collaboratori, regolarmente iscritti all’Associazione Stampa Toscana;
b) esercitare prevalentemente e/o continuativamente l’attività di giornalista sportivo.
Possono iscriversi a Gruppi regionali dell’USSI diversi da quelli delle Associazioni di stampa regionali di appartenenza i giornalisti che operino prevalentemente in regioni diverse da quelle
dell’Associazione della Stampa alla quale scelgono di restare iscritti.
I Soci sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.
È fatto divieto di far parte del Gruppo a chi si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a suo carico o alle
sanzioni irrogate nei suoi confronti dagli Organi disciplinari della FNSI e/o dell’Ordine dei Giornalisti. È inoltre sancito il divieto di far parte del Gruppo per un periodo di dieci anni per
quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti da Organi di giustizia sportiva. A tal fine la segreteria
emetterà apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato. Il tesseramento di tali soggetti è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
ARTICOLO 7
I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa che viene fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo. Detto pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo. È dichiarato moroso il
socio che per un anno non abbia corrisposto la quota sociale, restando egli in debito con l’USSI Toscana per le quote non versate.
ARTICOLO 8
Si decade dalla qualità di Socio per:
a) dimissioni;
b) il venir meno di anche uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 6;
c) abbandono dell’attività di giornalista sportivo;
d) morosità, che decorre dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello cui le quote associative si riferiscono, restando il debito con l’USSI Toscana per le quote non corrisposte;
e) radiazione comminata dagli Organi di giustizia a seguito di gravi violazioni dell’ordinamento sociale.
La perdita della qualità di Socio nel caso di cui al precedente punto c) non opera per coloro che abbiano fatto parte del Gruppo consecutivamente per almeno 15 (quindici) anni e per i Soci
collocati in quiescenza, i quali conservano la qualifica di Socio ordinario.
ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 9
Sono Organi sociali del Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi:
a) l’Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Comitato di Presidenza.
ASSEMBLEA
ARTICOLO 10
L’Assemblea degli iscritti è il supremo Organo deliberante del Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi ed è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo:
– di norma entro il 30 giugno di ogni anno, o quando lo richieda il calendario nazionale per la elezione dei Delegati al Congresso dell’USSI, per l’approvazione della relazione morale e del
rendiconto economico consuntivo e preventivo del Gruppo;
– a cadenza quadriennale, di norma entro il 30 giugno dell’anno successivo alla conclusione del cosiddetto quadriennio olimpico, di norma coincidente con i Giochi Olimpici estivi, per il rinnovo
delle cariche sociali elettive.
La convocazione deve essere comunicata ai Soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata con lettera inviata tramite e-mail o posta certificata, e pubblicata nel sito internet del Gruppo.
L’Assemblea può essere altresì convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o almeno 5 (cinque) membri del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o quando ne facciano
motivata richiesta scritta almeno un quarto dei Soci iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali sia nei confronti del Gruppo che dell’Associazione Stampa Toscana. In quest’ultimo
caso l’Assemblea deve tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
ARTICOLO 11
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote. Trascorsa un’ora da quella fissata per la
prima convocazione, l’Assemblea si intenderà riunita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La delega non è ammessa.
ARTICOLO 12
L’Assemblea elegge tra i presenti un Presidente e un Segretario che verbalizzerà la riunione.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti.
Le votazioni riguardanti l’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e dei Delegati del Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi al Congresso nazionale dell’USSI sono fatte a scrutinio
segreto. Tutte le altre sono fatte per alzata di mano, a meno di diversa richiesta da parte dell’Assemblea.
ARTICOLO 13
Sono compiti dell’Assemblea:
a) eleggere la Commissione Elettorale che dovrà stabilire i criteri e sovrintendere alle operazioni di voto per la elezione delle varie cariche sociali di cui al precedente articolo 9;
b) eleggere i Delegati al Congresso nazionale dell’USSI;
c) approvare la relazione morale ed il rendiconto economico, consuntivo e preventivo, del Gruppo;
d) approvare le modifiche dello Statuto;
e) nominare, a maggioranza semplice dei presenti, un Presidente benemerito su proposta del Consiglio Direttivo, ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 5;
f) deliberare l’eventuale scioglimento del Gruppo;
g) deliberare su qualunque altro argomento posto all’ordine del giorno.
ARTICOLO 14
La Commissione Elettorale di cui al punto a) del precedente articolo 13 dovrà essere composta da 3 (tre) membri, di cui 2 (due) professionali, uno dei quali dovrà fungere da Presidente.
La data fissata per le operazioni di voto dovrà essere stabilita dal Consiglio Direttivo possibilmente entro 15 (quindici) e non oltre 30 (trenta) giorni dalla elezione della Commissione
Elettorale.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e si svolgono orientativamente nell’arco di due giorni negli orari che saranno stabiliti dalla Commissione Elettorale che, per favorire la più ampia
partecipazione possibile, potrà decidere di istituire oltre al seggio principale nella città nella quale ha sede il Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi anche altre Sezioni elettorali nelle province
dove esista una concentrazione significativa di iscritti.
Alla elezione del Presidente del Gruppo concorrono sia i giornalisti professionali che i giornalisti collaboratori; l’elezione del Consiglio Direttivo, dei Delegati al Congresso nazionale dell’USSI e della Commissione Elettorale avverrà, invece, separatamente per i professionali e i collaboratori che eleggeranno rispettivamente i nominativi di loro pertinenza. Potranno essere eletti solo coloro che risultavano iscritti al Gruppo al 31 dicembre dell’anno precedente e siano in pari con il pagamento delle quote sociali sia nei confronti del Gruppo che dell’Associazione Stampa Toscana.
Per il Consiglio Direttivo ogni votante potrà indicare nella scheda un numero di preferenze pari all’80 (ottanta) per cento arrotondato per difetto del numero dei Consiglieri da eleggere per la
propria categoria: quindi un massimo di 5 (cinque) preferenze per i professionali e di 3 (tre) preferenze per i collaboratori.
Per ogni carica verranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevarrà il candidato più anziano per iscrizione al Gruppo e, in caso
di ulteriore parità, quello più anziano per iscrizione all’Associazione Stampa Toscana, all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti e, infine, quello più anziano per età.
ARTICOLO 15
Le Assemblee, nei casi di necessità e comunque quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, possono svolgersi in modalità online su piattaforme basate su un servizio di
videoconferenza.
Le votazioni per il rinnovo delle cariche di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo, nonché quelle per la elezione dei Delegati al Congresso nazionale dell’USSI possono svolgersi, nei casi di necessità, o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, con il voto elettronico su piattaforme di società specializzate, mediante uno dei seguenti sistemi: a) voto online a
distanza; b) voto misto, su scheda cartacea in presenza presso il seggio elettorale principale e online a distanza; c) voto misto, su supporto informatico in presenza presso il seggio elettorale
principale e online a distanza.
PRESIDENTE
ARTICOLO 16
Il Presidente, che dovrà essere inderogabilmente giornalista professionale, è il rappresentante legale del Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi nelle sedi e nelle giurisdizioni consentite all’USSI.
È l’esecutore delle deliberazioni del Consiglio Direttivo che convoca almeno 4 (quattro) volte l’anno e quando ne facciano richiesta scritta almeno 4 (quattro) suoi componenti. Se non vi
provvede con la periodicità predetta o sollecitamente dopo averne ricevuta richiesta, uno dei Vicepresidenti può sostituirsi a lui e convocare in sua vece il Consiglio Direttivo.
Il Presidente, o chi per esso, fissa l’ordine del giorno dei lavori consiliari nel quale è tenuto ad inserirvi argomenti indicati anche da un solo Consigliere con richiesta motivata e fatta pervenire
almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In caso di temporanea assenza o impedimento il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente Vicario.
Il Presidente deve considerarsi decaduto nei casi previsti dagli articoli 8 e 22 del presente Statuto e in ogni altro caso di suo impedimento permanente. Qualora si verifichi tale circostanza
decadono tutti gli Organi sociali che rimarranno in carica solo per l’amministrazione ordinaria sino alle nuove elezioni che dovranno essere indette entro 60 (sessanta) giorni con le modalità di
cui ai precedenti articoli 10, 13 e 14. In questo caso l’Assemblea straordinaria per la elezione della Commissione Elettorale sarà convocata dal Vicepresidente vicario.
Le candidature a Presidente devono pervenire, con data certa, alla Segreteria dell’Associazione Stampa Toscana entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data fissata per l’inizio delle
operazioni elettorali.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 17
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi è formato da 11 (undici) membri, di cui 7 (sette) giornalisti professionali e 4 (quattro) giornalisti collaboratori. Qualora ne ravvisi la necessità il Presidente potrà cooptare, senza diritto di voto, al massimo altri due Consiglieri, indifferentemente professionali o collaboratori.
Non può far parte del Consiglio Direttivo il Socio che rivesta cariche in altro Gruppo di specializzazione riconosciuto dalla FNSI e in qualsiasi carica elettiva dell’USSI nazionale.
Le candidature alla carica di Consigliere devono pervenire, con data certa, alla Segreteria dell’Associazione Stampa Toscana entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data fissata per l’inizio delle operazioni elettorali allo scopo di inserire, prestampandoli, i nominativi dei candidati nelle relative schede. Possono presentare la candidatura i Soci in regola con il pagamento delle quote annuali sia del Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi che dell’Associazione Stampa Toscana.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri: 2 (due) Vicepresidenti:
uno professionale e uno collaboratore (uno dei quali sarà nominato Vicario); il Segretario e il Tesoriere: questi ultimi indifferentemente fra i professionali o i collaboratori.
Alle riunioni del Consiglio sono ammessi a partecipare, con funzione esclusivamente consultiva, il rappresentante dell’Associazione Stampa Toscana e gli iscritti del Gruppo che ricoprano
nell’USSI cariche nazionali.
Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 7 (sette) giorni prima con lettera contenente l’ordine del giorno dettagliato, inviata tramite e-mail o posta certificata.
In caso di particolare e comprovata urgenza il termine predetto è ridotto a 3 (tre) giorni.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente insediato con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevarrà
quello del Presidente. Non è consentita la delega del voto.
Per consultazione e la trattazione di specifici argomenti il Presidente può ammettere ai lavori del Consiglio Direttivo terzi estranei al Consiglio, senza diritto di voto, limitatamente alla
discussione degli argomenti per cui sono stati chiamati e per il tempo limitato alla trattazione degli stessi.
Quando lo ritenga opportuno è altresì facoltà del Presidente invitare alle riunioni, senza diritto di voto, i Fiduciari provinciali o interprovinciali.
Qualora un Consigliere collaboratore, nel corso del mandato, divenga giornalista professionale rimarrà in carica nel Consiglio Direttivo con la nuova qualifica.
Allo stesso modo qualora un Consigliere professionale, nel corso del mandato, venga inserito nell’elenco dei collaboratori rimarrà in carica nel Consiglio Direttivo con la nuova qualifica.
In caso di assenza non giustificata di un Consigliere a 3 (tre) riunioni, anche non consecutive, e in caso di assenza giustificata a 5 (cinque) riunioni, anche non consecutive, questi decade dalla carica e il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione in base all’ordine dei non eletti della sua categoria. Qualora non vi siano Consiglieri non eletti o l'elenco dei non eletti sia esaurito il
Consiglio Direttivo procederà per cooptazione mediante votazione a maggioranza semplice all’interno dello stesso Consiglio Direttivo. Altrettanto dicasi in caso di dimissioni, morte o impedimento prolungato di uno o più Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo deve ritenersi decaduto, con conseguente necessaria convocazione dell’Assemblea straordinaria per procedere alle nuove elezioni di tutti gli Organi sociali, se per qualsiasi ragione o vicenda vengano a mancare la metà più uno dei suoi componenti.
ARTICOLO 18
Sono Compiti del Consiglio Direttivo:
a) perseguire gli scopi fissati dall’articolo 3;
b) vigilare sull’osservanza, da parte di tutti i Soci, del presente Statuto;
c) stabilire ogni anno l’ammontare delle quote sociali ed esigerne il pagamento da parte degli iscritti. Una parte della quota sociale di ogni iscritto dovrà essere versata all’USSI nella misura
stabilita dal Consiglio Direttivo nazionale, e nei tempi previsti dallo Statuto e dal Regolamento operativo dell’USSI;
d) predisporre le relazioni e i rendiconti economici, preventivi e consuntivi da presentare per l’approvazione all’Assemblea annuale;
e) deliberare le ammissioni dei nuovi Soci e le cessazioni di appartenenza al Gruppo;
f) nominare i Soci benemeriti di cui al precedente articolo 5;
g) deliberare sulla convocazione delle Assemblee.
ARTICOLO 19
Le riunioni del Consiglio Direttivo, nei casi di necessità e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno, possono svolgersi in modalità online su piattaforme basate su un servizio di
videoconferenza.
COMITATO DI PRESIDENZA
ARTICOLO 20
Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere costituiscono il Comitato di Presidenza.
Ad esso il Consiglio Direttivo può delegare, ai fini di immediata esecutività e realizzazione, proprie funzioni per l’attuazione di deliberazioni consiliari. In situazioni di particolare urgenza il
Comitato esercita i poteri deliberanti che sono propri del Consiglio Direttivo riferendone però a quest’ultimo nella prima seduta Consiliare per la necessaria ratifica.
Il Comitato, convocato dal Presidente almeno 2 (due) giorni prima, è validamente costituito con l’intervento di almeno 3 (tre) componenti e decide a maggioranza di due terzi degli intervenuti.
CARICHE E LORO DURATA
ARTICOLO 21
Possono concorrere alle cariche elettive del Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi tutti i Soci di cui ai precedenti articoli 5 e 6 che provino di:
1) essere iscritti all’Ordine dei giornalisti e all’Associazione Stampa Toscana;
2) non aver riportato condanne penali definitive, per reati non colposi, a pene detentive con durata superiore ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici
superiore ad un anno;
3) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali,
delle Discipline sportive associate o di organismi internazionali sportivi riconosciuti;
4) non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
Le cariche sono rinnovabili e hanno durata quadriennale in adesione al quadriennio olimpico.
Esse non danno diritto a compensi di sorta, a nessun titolo, ma soltanto al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute nell’esecuzione di uno specifico mandato affidato agli eletti
dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
Le dimissioni che comportano la decadenza degli Organi sono da considerarsi irrevocabili.
INCOMPATIBILITA’
ARTICOLO 22
Tutte le cariche sociali sono incompatibili fra loro.
Chiunque venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità è tenuto, entro 15 giorni dal verificarsi dalla stessa, a comunicare al Consiglio la carica che intende occupare per il futuro
rinunciando all’altra. Nel caso di mancato rispetto di tale termine sarà ritenuto decaduto di diritto dalla carica assunta posteriormente.
CONTROVERSIE
ARTICOLO 23
Per qualsiasi controversia gli iscritti al Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi si rimettono in primo grado al Collegio dei Probiviri dell’Associazione Stampa Toscana ed in secondo grado al Collegio
dei probiviri della FNSI.
FONDO COMUNE – BILANCIO
ARTICOLO 24
Il Fondo comune è costituito:
a) da tutti i beni mobili e immobili appartenenti al Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi;
b) dai contributi degli iscritti e dalle elargizioni di terzi, Enti pubblici e privati;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il Fondo.
L’anno sociale del Gruppo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
SEDE
ARTICOLO 25
La sede istituzionale del Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi è posta nella stessa sede dell’Associazione Stampa Toscana. Tuttavia il Consiglio Direttivo del Gruppo, su indicazione del
Presidente, può stabilire una sede operativa diversa per esigenze di natura funzionale.
STATUTO E LE SUE MODIFICHE
ARTICOLO 26
Il presente Statuto è formulato in termini compatibili con quello dell’USSI nazionale e quello dell’Associazione Stampa Toscana.
Per le modifiche statutarie sarà necessaria la convocazione di una Assemblea straordinaria alla quale dovranno partecipare in prima convocazione almeno due terzi dei soci in regola col
pagamento delle quote; in seconda convocazione l'Assemblea sarà valida quale che sia il numero dei presenti. In ambedue i casi delibererà validamente con la maggioranza semplice dei votanti.
SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO
ARTICOLO 27
Il Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi potrà sciogliersi con deliberazione assembleare assunta dai due terzi più uno dei soci iscritti e aventi diritto al voto.
Con la stessa maggioranza sono nominati i liquidatori e viene stabilita la destinazione dell’eventuale patrimonio residuo che dovrà essere devoluto obbligatoriamente ad altre Associazioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito il parere di eventuali Organismi di controllo e fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 28
Per quanto non contemplato nel presente Statuto operano le norme statutarie ed il Regolamento operativo dell’USSI, della FNSI e dell’Associazione Stampa Toscana.
NOTA CONCLUSIVA
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea straordinaria del Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi che si è tenuta il 12 aprile 2021.